Associazione di Categoria per la Tutela e l'Assistenza dei Circoli Privati e delle Associazioni

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Articolo 148 del T.U.I.R. Adegumento Statuti E-mail

Si raccomanda di controllare i propri statuti, per verificare che siano contenute le seguenti clausole, dettate dall'art. 148 del T.U.I.R., (ex art. 111):

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e Pagina 17 Servizio di documentazione tributaria Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.

L'assenza delle citate clausole, potrebbe costituire l'esenzione dai benefici fiscali.

Si precisa che se esistono clausole, che di fatto mirano gli stessi obbiettivi del legislatore, il Circolo continua ad avere i benefici fiscali, ma potrebbero innescarsi problematiche.

Nel caso in cui, negli statuti non vi siano le PRECISE clausole citate, per evitare problematiche, SI RACCOMANDA DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA DEI SOCI PER ADEGUARE LO STATUTO, inserendo nel nuovo statuto le identiche clausole dettate dall'art. 148 del T.U.I.R., (ex art. 111).

lo staff ASMU
 

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